Statuto GRSNM

Statuto GRSNM

Statuto Gruppo Radioamatori Sardi nel Mondo

GRUPPO RADIOAMATORI SARDI NEL MONDO

STATUTO SOCIALE

PRINCIPI

Art.1 – COSTITUZIONE

E’ costituita l’Associazione denominata Gruppo Radioamatori Sardi nel Mondo con acronimo GRSNM. Essa è costituita anche ai sensi e per gli effetti della Legge 266 sul volontariato. L’Associazione rappresenta la libera unione di coloro che hanno fine comune rappresentato dalla passione per la Radio, nonché la divulgazione e lo sviluppo della scienza radiantistica, con particolare riferimento alle comunicazioni in campo radiantistico e del volontariato. Premesso che l’attività di Radioamatore è legalmente riconosciuta e disciplinata dalla legge italiana come “Servizio di Amatore”, così come definito dal Regolamento Internazionale delle Comunicazioni e recepito in Italia dal D.P.R. n.1214/1966, nonché dal recente Codice delle Comunicazioni Elettroniche di cui al D.P.R. n.259/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. E’ costituita, in Villorba (TV) il 01.12.2013, un’organizzazione non lucrativa d’utilità sociale, a carattere volontario, apartitica, senza scopi religiosi e/o commerciali, al fine di promuovere ogni possibile attività culturale e scientifica nel settore delle radio-tele-comunicazioni con particolare riferimento alle comunicazioni radiantistiche ed alla cultura Sarda. L’Associazione, quando il numero di iscritti lo richiedesse, potrà aprire delegazioni regionali o anche delegazioni di rappresentanza dei soci presso altri Stati. L’Associazione è retta dal presente statuto in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dalle norme generali del nostro ordinamento giuridico con particolare riferimento alla Legge n. 266/1991 ed al Decreto Legislativo n. 460/1997. L’Associazione ha rilevanza nazionale ed internazionale mantenendo viva la conoscenza e l’uso del radiantismo.Può partecipare, quale socio, ad altre Associazioni, Enti ed Istituzioni nazionali ed internazionali aventi finalità analoghe.

Art. 2 – SEDE

Il GRSNM ha sede presso il domicilio del Presidente o Cordinatore Nazionale ed al momento della sua costituzione essa è sita in Villorba (TV) in Via Perine n°. 4. Essendo il GRSNM un’associazione costituita non a scopo di lucro ed essendo i suoi responsabili persone che operano nell’ambito del più totale volontariato, si stabilisce che la sede possa essere scelta e mutata agevolmente, attraverso una semplice dichiarazione sostitutiva del Presidente o Coordinatore Nazionale in carica, ovvero attraverso autocertificazione rilasciata su carta semplice dallo stesso al momento in carica.

Art. 3 – DURATA

La durata dell’Associazione è illimitata e l’anno sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 4 – FINALITÀ

L’Associazione si propone, in armonia con quanto stabilito dall’art. 10 del Decreto Legislativo n. 460/1997, di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, attraverso lo svolgimento delle seguenti attività: • tenere vivo fra i soci il culto della Sardegna, il senso dell’onore e lo spirito delle tradizioni Sarde, tutelando il prestigio dei Sardi, altresì, sostenendo e sviluppando assistenza morale, culturale e materiale degli associati, alimentando il sentimento di reciproca solidarietà; • riunire Radioamatori Sardi e/o di certa origine sarda, interessati ai diversi tipi di ricetrasmissioni radiantistiche affinché con un frequente scambio di reciproci studi ed esperienze avvenga un costante aggiornamento e perfezionamento nella materia, nonché la promozione di ogni possibile attività scientifica e culturale legata al mondo delle radio-tele-comunicazioni, offrendo altresì ai competenti organi dello Stato, ove essi ne ravvisino l’opportunità, l’opera dell’Associazione e dei propri Soci, in mezzi, know-how ed attrezzature, nei limiti della loro disponibilità, per ogni eventuale necessità e, in particolare, per quelle riguardanti la Protezione Civile a supporto delle normali ed usuali radio-tele comunicazioni ad uso pubblico, così come stabilito dal D.M. 27/05/1974; • procedere, nella stretta osservanza delle relative norme legislative e regolamentari, alla installazione ed alla gestione di stazioni radioamatoriali e/o di ponti radio ripetitori, nonché di sistemi di comunicazione avanzata e/o alternativa; • incrementare la categoria dei Radioamatori, diffondendo l’interesse alle radio-tele-comunicazioni organizzando, qualora se ne ravvisi l’opportunità, corsi di preparazione e convegni nazionali ed internazionali; • stabilire e mantenere opportune relazioni di collaborazione con analoghe Associazioni ed Istituzioni, nazionali ed estere; • tutelare gli interessi dei Radioamatori, anche attraverso l’adesione ad altre Associazioni o Federazioni aventi detti scopi, nello svolgimento della loro attività radioamatoriale, assisterli e rappresentarli, ove occorra, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e costituire, altresì, il tramite per manifestare, sostenere, perorare e difendere, presso gli organi governativi, i loro interessi e le loro esigenze. Per il conseguimento delle suddette finalità, l’Associazione potrà intraprendere tutte le iniziative ritenute utili e compatibili con il presente Statuto.

I SOCI

Art. 5 – I SOCI

Possono essere iscritti all’Associazione in qualità di soci: le persone fisiche che abbiano raggiunto la maggiore età, che abbiano le proprie radici Sarde, o quanti abbiano ascendenti di comprovata matrice Sarda o siano residenti in Sardegna, in possesso della relativa patente da operatore di stazione radioamatoriale, nonché della licenza per l’impianto e l’esercizio di stazione radioamatoriale, ovvero relativa autorizzazione di ascolto, al cui carico, circa lo svolgimento dell’attività radioamatoriale, non risulti in materia di ricetrasmissioni, alcun demerito e che aderiscano al perseguimento delle finalità sociali; ed inoltre quelle persone giuridiche che condividono gli scopi sociali e le modalità di attuazione. Il numero dei soci è illimitato e l’appartenenza al GRSNM non ha durata né rinnovabilità. I Soci sono distinti nelle seguenti categorie: – SOCI ORDINARI-SIMPATIZZANTI: quanti, in possesso dei requisiti di cui sopra, ne facciano espressa domanda: – SOCI BENEMERITI: possono divenire tali coloro i quali per la propria personalità e prestigio abbiano contribuito alla valorizzazione del GRSNM o della Regione Sardegna, in campo radiantistico oppure abbiano posto in essere o contribuito ad attività in favore del GRSNM. Essi sono nominati dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei suoi componenti, previa proposta relazionata da almeno due soci. I Soci Benemeriti non hanno diritto di voto e non sono eleggibili a cariche sociali.La carica di Socio Benemerito è perpetua, sempre nel rispetto delle norme statutarie. La richiesta di associazione potrà essere inoltrata a mezzo posta ordinaria o posta elettronica. L’accettazione della richiesta di associazione verrà formalizzata secondo le norme stabilite dall’art. 9 del presente statuto.

Art. 6 – DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno il diritto di: – propagandare la cultura Sarda nel mondo con particolare riferimento al mondo delle radio-tele- comunicazioni, nonché le attività e le finalità del GRSNM; – usare liberamente le effigi del GRSNM ed il proprio numero di adesione nella corrispondenza ufficiale, sulle QSL personali, sulle proprie pagine Web; – proporre all’Associazione iniziative compatibili con gli scopi sociali, nel pieno rispetto delle modalità stabilite; – coadiuvare il Coordinatore Nazionale e gli Organi Sociali nelle attività dell’Associazione; – esercitare il diritto di voto nei casi previsti dal presente statuto e/o dal Regolamento; delegare altro socio per intervenire nelle assemblee, con un massimo di tre deleghe per ogni socio; – essere eletti in tutte le istanze previste nel presente statuto. – essere eletti o nominati responsabili regionali o rappresentanti della delega-zione estera di riferimento.

Art. 7 – DOVERI DEI SOCI

I soci sono tenuti a: • rispettare tutte le norme previste dal presente statuto e dai regolamenti, delibere e disposizioni emanate dall’Associazione; • fornire a tutti gli OM interessati informazioni di ogni genere nel settore radiantistico in relazione all’attività svolta sulle gamme radioamatoriali, l’attività DX, le varie forme di propagazione, la presenza di stazioni DX’ er Sarde più interessanti da collegare, nonché informazioni sul GRSNM e sulle sue attività; • propagandare e vigilare sul corretto uso della frequenza, segnalando ai competenti uffici, eventuali violazioni del Band Plan in uso; • fornire, ove possibile, assistenza ad eventuali emergenze anche in ambito radio.

Art. 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde: • per dimissione; • per radiazione, a causa del mancato rispetto delle norme statutarie, o per comportamento moralmente o materialmente lesivo nei confronti del GRSNM o per il mancato rispetto delle norme relative all’utilizzo delle eventuali strutture dell’Associazione. La decisione di radiazione spetta al Consiglio Direttivo ed ha effetto immediato. In tal caso, la decisione viene comunicata dal Coordinatore Nazionale all’interessato a mezzo email e successivamente pubblicata sull’organo ufficiale di informazione dell’Associazione e senza alcun’altra formalità burocratica. E’ possibile, nel caso di dimissione, una successiva re-iscrizione al GRSNM del socio; non è possibile una re-iscrizione in caso di radiazione.

Art. 9 – COMUNICAZIONI AI SOCI

Tutte le comunicazioni tra gli Organi Sociali ed i Soci avverranno a mezzo e-mail. Qualora un Socio ne facesse espressa richiesta sarà possibile l’invio di eventuali comunicazioni a mezzo servizio postale tradizionale ma, essendo il GRSNM un’Associazione costituita non a scopo di lucro e quindi priva di qualsiasi introito ed essendo i suoi Responsabili persone che operano, nell’ambito associativo al Gruppo, in base al solo più totale personale volontariato, non avendo, quindi, l’Associazione fondi di gestione, il Socio dovrà allegare alla stessa richiesta busta pre-affrancata e pre-indirizzata per la relativa risposta. In materia di comunicazioni ai Soci si intende espressamente accettato il principio del “silenzio assenso”.

Art. 10 – MODALITÀ DI VOTO

Oltre le normali procedure di voto, per dare la possibilità a tutti i soci di esprimere la propria preferenza, i soci riconoscono la validità del voto elettronico.

ORGANI E CARICHE SOCIALI

Art.11 – GLI ORGANI

Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Coordinatore Nazionale.

Art.12 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti i soci ed è presieduta dal Coordinatore Nazionale. L’Assemblea è chiamata a deliberare, secondo le modalità stabilite nel presente Statuto – articoli 9 e 10 – su argomenti che il Consiglio Direttivo e/o il Coordinatore Nazionale reputeranno di particolare interesse sociale.

Art. 13 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L’Associazione è amministrata nella sua politica associativa, da un Consiglio Direttivo, che dura in carica cinque anni, composto dal Coordinatore Nazionale, che ne ricopre il ruolo di Presidente, e da quattro Coordinatori costituenti il Consiglio Direttivo. Scopo del Consiglio Nazionale è realizzare lo scopo sociale e curare gli interessi dell’Associazione, esso è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Delibera la data delle elezioni almeno due mesi prima della scadenza del proprio mandato; Delibera eventuali argomenti su cui viene chiamata ad esprimere un giudizio l’Assemblea dei Soci; I membri del Consiglio Direttivo sono convocati e/o consultati dal Coordinatore Nazionale anche in riunione telematica. Le discussioni portate all’evidenza del Consiglio Direttivo potranno avvenire, se non in modo tradizionale o a mezzo di riunione telematica, a mezzo di interscambio di messaggi di posta elettronica, necessariamente indirizzati a tutti i membri del Consiglio allo scopo di instaurare una tavola rotonda. Anche a tal fine, si accetta il principio del “silenzio assenso”. In caso di votazione, che avverrà nel rispetto del presente statuto ed a scrutinio palese, ogni consigliere dispone di un voto ed in caso di parità prevale il voto del Coordinatore Nazionale. Il Consiglio Direttivo può delegare alcune sue competenze ad uno o più dei suoi membri e nominarli procuratori per singoli atti o categorie di atti.

Art. 14 – IL COORDINATORE NAZIONALE

Il Coordinatore Nazionale ha ampi poteri decisionali, nel pieno rispetto delle norme statutarie e dei criteri comportamentali. Il Coordinatore Nazionale ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e può delegare la stessa ad altro membro del Direttivo mantenendola invece senza possibilità di delega, qualora si reputi agire in giudizio nell’interesse dell’Associazione; Presiede sia l’Assemblea che il Consiglio Direttivo, all’interno dei quali il suo voto vale doppio in caso di parità. Cura l’aggiornamento del sito Web dell’Associazione e diffonde mediante questo le informazioni inerenti il campo radiantistico. Coordina, altresì, la redazione dell’organo ufficiale di informazione del GRSNM nonché la redazione di ogni altro mezzo d’informazione possa il sodalizio scegliere per divulgare informazioni e/o notizie ai soci ed al pubblico in generale (es. Reflector GRSNM su Google, spazio sul social network Facebook, ecc.). Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, il Coordinatore Nazionale si avvale dei quattro Coordinatori. Nel caso in cui il Coordinatore Nazionale sia impossibilitato a svolgere le proprie funzioni potrà designare, in sua vece ed a suo insindacabile giudizio, un Coordinatore che lo sostituirà per l’ordinaria gestione; nella situazione invece che sia impossibilitato a svolgere le proprie funzioni per un lungo periodo continuativo, potrà a sua discrezione, rimettere il proprio mandato. In tal caso, il Consiglio Direttivo verrà chiamato ad esprimersi nella decisione di un nuovo Coordinatore Nazionale che durerà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo stesso.

Art. 15 – I COORDINATORI

La carica di Coordinatore ha durata massima di cinque anni e comunque segue il mandato del Coordinatore Nazionale. A scadenza può essere rieletto nella sua funzione per un massimo di due mandati consecutivi. I Coordinatori curano gli aspetti coordinativi e di informazione, coadiuvando il Coordinatore Nazionale, nello svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Art. 16 – IL PRESIDENTE ONORARIO

E’ istituita la figura del Presidente Onorario, titolo ad honorem rilasciato dal Coordinatore Nazionale, su proposta documentata, di almeno due Soci Sardi, avanzata al Consiglio Direttivo. Il titolo può essere rilasciato a persone che si sono particolarmente distinte, in campo nazionale ed internazionale, in materia radiantistica, ed è automaticamente rilasciato agli ex Coordinatori Nazionali. Il Presidente Onorario è di fatto membro del GRSNM non ha poteri decisionali ne diritto di voto. Il titolo di Presidente Onorario può essere rilasciato a più persone e, se del caso, “alla memoria”.

Art. 17 – REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Entro un anno dalla sottoscrizione del presente Statuto, Il Consiglio Direttivo emanerà apposito Regolamento di attuazione ad integrazione e chiarimento di quanto qui previsto.

PATRIMONIO

Art. 18 – PATRIMONIO

Il Patrimonio dell’Associazione, basandosi il GRSNM sul principio del no-profit e della solidarietà sociale, nel rispetto delle norme vigenti, è costituito da eventuali contributi volontari, donazioni, lasciti, purché questi non influenzino in alcun modo la vita dell’Associazione. Tali fondi, in caso di scioglimento del GRSNM, saranno devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, su proposta del Coordinatore Nazionale e/o del Consiglio Direttivo. L’Associazione potrà utilizzare mezzi, macchinari, apparecchiature, strutture e quant’altro dato in uso gratuito da soci, altre associazioni, Enti ed Istituzioni nazionali ed internazionali, anche se questi non costituiranno patrimonio sociale e previa delibera del Consiglio Direttivo.

MODIFICHE DELLO STATUTO

Art. 19 – MODIFICHE DELLO STATUTO

Lo Statuto è modificato dall’Assemblea dei Soci a maggioranza qualificata dei tre quarti dei soci.

VARIE

Art. 20 – ORGANO UFFICIALE DI INFORMAZIONE

Oltre al sito Web, che fornisce informazioni ed aggiornamenti in tempo reale ai Soci ed al pubblico, il GRSNM si avvarrà di un periodico d’informazione ufficiale, riservato ai soli Soci, che fornirà notizie di varia natura su argomenti radiantistici e di varia natura afferenti alla terra ed al popolo sardo.Questo bollettino, denominato “SARDINIA IN RADIO”, è gratuito ed inviato a tutti i Soci in forma elettronica. Tutti i Soci sono chiamati, nell’ambito delle proprie possibilità, a collaborare alla redazione del bollettino, redigendo articoli e fornendo informazioni al Coordinatore Nazionale e/o ai preposti Organi Sociali su argomenti confacenti la natura dell’Associazione ed i propri scopi sociali oltre che di natura sociale e di informazione.

Art. 21 – CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie tra i soci, nonché tra i soci e l’Associazione e suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Consiglio Direttivo, il quale giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura. Il lodo sarà inappellabile.

Art.22 – SEDI FERIFERICHE

L’Associazione può ai soli fini organizzativi e di rappresentanza aprire sezioni periferiche anche autonome in tutti quelle città e/o Stati, dove si manifesti l’esigenza di una struttura di rappresentanza del G.R.S.N.M.;

Art. 23 – NORMA TRANSITORIA

Ai fini organizzativi, i soci fondatori sottoscrittori del presente Statuto assumono le cariche previste e le mantengono fino alla scadenza del mandato così come indicato nell’art.13 del presente Statuto

Art. 24 – RICHIAMO NORMATIVO

Per quanto non espressamente indicato dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni di legge in materia.

Visto, firmato e sottoscritto da tutti i Soci fondatori.